Art. 26.

      1. L' ufficiale giudiziario deve tenere i seguenti registri conformi ai modelli che sono stabiliti con apposito decreto del Ministro della giustizia:

          a) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile e amministrativa;

          b) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia penale;

 

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          c) registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale;

          d) registro cronologico per i protesti cambiari;

          e) registro delle richieste che pervengono a mezzo del servizio postale;

          f) registro per i depositi di somme.

      2. L'ufficiale giudiziario deve inoltre tenere:

          a) un bollettario, conforme al modello stabilito con apposito decreto del Ministro della giustizia, per la ricevuta:

              1) delle commissioni con anticipazione dei diritti e delle indennità;

              2) dei diritti riscossi per le chiamate di causa;

              3) delle somme riscosse, a qualunque titolo, dall'ufficio del registro;

          b) un repertorio degli atti soggetti a registrazione.

      3. Negli uffici ai quali sono addetti due o più ufficiali giudiziari, i registri, il bollettario e il repertorio indicati ai commi 1 e 2 sono tenuti in un unico esemplare sotto la responsabilità dell'ufficiale giudiziario dirigente.